Associazione Fondazione LUCIANO MASSIMO CONSOLI

17 luglio 2016

UNIONI CIVILI e OBIEZIONE DI COSCIENZA

La nuova legge che permette una sorta di unione civile anche per coppie omosessuali, per quanto ancora lontana dalla reale parità, è ormai una realtà che per molti rappresenta comunque un riconoscimento ottenuto.
Ma le polemiche e i distinguo più o meno omofobi non mancano perciò ritengo necessario fare chiarezza e dare qualche consiglio alle coppie e agl* attivist**.

Diversi leader politici, come deputati e senatori, sindaci e assessori, dirigenti e funzionari,  vanno affermando di avere il diritto di non applicare la Legge 76/2016 (Unioni civili e Coppie di fatto), in particolare per quanto riguarda la registrazione delle unioni stesse. 
Questa gente pretende di fare “obiezione di coscienza” facendo riferimento ad anni e anni di lotte, talvolta nobili altre meno, come  chi si rifiuta di obbedire a una Legge che considera contraria alle proprie convinzioni. 
Pertanto è bene puntualizzare qualche indicazione operativa per le coppie o gli attivist**  che si possano trovare in difficoltà, anche se avvocati/e e associazioni saranno certamente in grado di aiutarli nei casi singoli che verranno a crearsi. 

Innanzitutto è necessario che si sappia e si faccia sapere che le nostre leggi NON prevedono l'esistenza  di un generico diritto all’obiezione di coscienza
L’obiezione di coscienza è concretamente prevista e regolamentata SOLAMENTE IN DUE CASI, molto specifici.
Il primo caso è quello della legge sull'aborto n.194 /78, art.9il secondo quello della legge 413 del 1993 sulla sperimentazione animalein entrambi deve essere dichiarata preventivamente. Il caso dell’obiezione di coscienza per il servizio di leva è stato superato di fatto dalla introduzione della leva facoltativa. 
Esiste poi un generico rinvio alla possibilità, da parte dei medici, di rifiutarsi di prestare la loro opera professionale nel caso in cui essi si sentano “in contrasto con la propria coscienza ed i propri convincimenti tecnico-scientifici” (articolo 22 del Codice di deontologia medica, ultima versione 2014).

Al di fuori dei casi su indicati (e sarebbe il caso delle unioni civili) chi pretende di appellarsi a convincimenti personali  per rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni ne paga le conseguenze, che in quest'ultimo caso son di natura soprattutto disciplinare; esse dipendono dai Regolamenti e dalle Leggi specifiche di settore, e attivarle è compito dal Dirigente del Servizio di cui fa parte la persona coinvolta e dell’Ufficio del Personale dello stesso ente. 
Le conseguenze disciplinari si applicano anche nei confronti del Dirigente che non sostituisce l' "obbiettore" per garantire lo svolgimento di un servizio, e sono attivate dal suo Direttore o, nel caso dei Comuni, dal Segretario generale e/o dal Direttore del Personale. Ma le conseguenze disciplinari possono essere attivate anche sulla base di un ricorso gerarchico, ovvero attraverso la segnalazione con relazione ( nei termini generalmente prestabiliti di 30 giorni) da parte di chi ha subito la discriminazione.

In ogni caso è opportuno farsi mettere per iscritto gli eventuali dinieghi o almeno avere dei testimoni che dichiarino di aver sentito le frasi di rifiuto di applicare la Legge. 
La possibilità che il rifiuto o l’omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del codice penale) si configuri come reato penale esiste, ma meglio affidarsi a un avvocato, amministrativista in questo caso) prima di partire con una causa penale. Anche la responsabilità dell’Ente di cui fa parte questa persona esiste:  è l’Ente che deve fare in modo che la Legge sia applicata, anche sostituendo quei funzionari che ne vogliano intralciare l’attuazione.

Bisogna ricordarsi che: molti di coloro che dicono di non poter compiere un atto o un gesto di attuazione di quanto prescritto dalla Legge dicono il falso, e lo possono dire per due motivi: 
 1) sanno di non poterlo dire ma si fanno forti dell’ignoranza della gente che crede sia vero;
 2) lo dicono per ignoranza vera.
 In entrambi i casi occorre tener ben presente che la Legge sulle Unioni civili parla di “registrazione” della dichiarazione fatta dalle due persone che vogliono unirsi,  operata dall’ “ufficiale di stato civile”, ovvero il Sindaco o suo delegato:  in qualsiasi Comune molte persone possono essere delegate dal Sindaco a svolgere questa funzione. Se anche le persone delegate si rifiutano di applicare la Legge ci si trova probabilmente davanti ad un caso di omissione di atti d’ufficio (quindi penale). 

Infine  la Legge prevede l’importante comma 35 “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 “acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge” e quindi nessuno potrà contestare le vostre richieste anche se non fossero pubblicati i Decreti attuativi. 

Per qualunque controversia è però opportuno chiedere consiglio ad un legale di fiducia (meglio se con specializzazione amministrativa) od ad una associazione lgbti .

 Buona unione civile a tutt**

Fondazione Luciano Massimo Consoli

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