La decisione della Corte costituzionale sul matrimonio gay, letta la motivazione, non si esaurisce affatto nel rinviare il problema alla «discrezionalità» del legislatore.
Anzitutto, la Corte – e non è poco – riconosce che, nell’ art. 2 della Costituzione: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
Il legislatore ha dunque da intervenire, ma solo per scegliere tra diverse modalità della protezione da accordare alla coppia omosessuale in applicazione di un diritto che è direttamente garantito dall’art. 2 della Costituzione.
Inoltre, tra le soluzioni praticabili per la protezione della coppia gay non è precluso al legislatore scegliere quella del matrimonio. Poiché, sempre secondo la Corte, la nozione di matrimonio e quella di famiglia dell’art. 29 della Costituzione non sono «cristallizzate», ma da adeguare alla «evoluzione della società e dei costumi». Anche se un tale adeguamento resta compito del legislatore e non può essere opera della Corte con una «interpretazione creativa».
Infine, il legislatore non è neanche libero di rimanere inerte. Poiché, in assenza di una legge adeguata, per così dire chiudendo il cerchio, la Corte si riserva «la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».
L’intervento del legislatore sul riconoscimento delle unioni omosessuali, pur non essendo a «rime obbligate», è dunque costituzionalmente dovuto, per l’art. 2 della Costituzione, e da svolgersi senza dar adito a discriminazioni ingiustificate rispetto ai diritti già spettanti alle coppie sposate eterosessuali; poiché eventuali scelte discriminatorie, penalizzanti le coppie gay, sarebbero censurabili costituzionalmente per «irragionevolezza». Speriamo che, finalmente, il parlamento faccia la sua parte, lasciando indietro pregiudizi vecchi e nuovi, di ogni risma e colore.
Vittorio Angiolini
[Professore di Diritto Costituzionale e Avvocato delle coppie omosessuali in giudizio presso la Corte Costituzionale]
A tambur battente, all’indomani della notizia che la Corte Costituzionale aveva rigettato la richiesta di due giudici (uno veneziano e uno trentino) di dichiarare costituzionalmente illegittima la limitazione dell’istituto del matrimonio alle sole coppie eterosessuali, è uscita la motivazione della sentenza stessa, e così possiamo avere un’idea più chiara di come abbia ragionato la Corte.
Ci sono luci ed ombre, come quasi sempre in queste supreme decisioni, ma il punto chiave del ragionamento è quello che ruota intorno all’art. 2 della Costituzione, la norma che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Dato per scontato che l’unione fra due persone costituisce una formazione sociale, forse la più importante e fondante della nostra società, argomentavano i giudici che si erano rivolti alla Corte, quella fra due persone dello stesso sesso non può rimanere senza riconoscimento e senza tutela.
La Corte aderisce a questa impostazione: “Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto della valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei temi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. Però, aggiunge subito dopo la Corte: “Si deve escludere che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”.
Il discorso è chiaro: alla coppia omosessuale è dovuto riconoscimento e tutela, ma essi non necessariamente passano attraverso l’istituto del matrimonio. Non è poco: è la prima volta che un simile approdo viene fatto proprio da un consesso così autorevole (il massimo, all’interno della magistratura: il giudice stesso delle leggi). D’ora in poi nessuno potrà più dire che le unioni omosessuali sono legalmente (e quindi socialmente) irrilevanti: esse fondano la nostra società tanto quanto quelle eterosessuali. Né il legislatore potrà più ignorare tale dato.
La sentenza è più debole (anche se, a dir la verità, scontata) quando passa ad esaminare il matrimonio come istituto riservato a coppie di sesso diverso. Gli argomenti sembrano essere tre: la tradizione, il fatto che il matrimonio è riconosciuto in funzione della tutela dei figli, il fatto che in occidente, e soprattutto in Europa, i trattati riconoscono ai singoli stati il diritto di legiferare in materia. La tradizione è argomento fragile: ognuno si costruisce la tradizione che gli interessa. La filiazione è argomento destinato a crollare, con l’incalzare della filiazione assistita e la maternità surrogata. La normativa comunitaria è vero che lascia liberi gli stati in tema di matrimonio, ma da anni ormai impone – in assenza di matrimonio – forme equivalenti di riconoscimento della coppia omosessuale.
Era difficile aspettarsi che la Corte accogliesse in toto la questione di costituzionalità ed estendesse il matrimonio alla coppia omosessuale: e infatti non lo ha fatto. Ma dal suo ragionamento viene fuori con chiarezza il riconoscimento di un deficit gravissimo di tutela delle coppie omosessuali e quindi un forte richiamo al legislatore perché individui altre forme di garanzia dei diritti anche di questi soggetti e delle loro unioni affettive e sessuali.
Ora tocca al legislatore colmare quel vuoto in maniera adeguata e non con escamotage. La corte, peraltro, si riserva di passare al setaccio del giudizio di costituzionalità la futura normativa che sarà prodotta in materia.
Il Parlamento, quindi, è avvisato: si metta all’opra e lavori bene.
Noi staremo a vedere. Anzi, no, ci muoveremo perché ciò avvenga.
Ezio Menzione [“ il Manifesto”]
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